In vari formati e usi che variano da stato a stato, la posta raccomandata ha sempre la sua fondamentale importanza, anche per validare concorsi, spedire documenti, foto, assegni, in sicurezza.
Sono stati stampati in tutti gli stati appositi talloncini per identificare l'oggetto raccomandato, con in genere una grande "R" e il numero della raccomandata.
“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”; così recita l’art. 1335 del Codice Civile.
La raccomandazione nasce intorno al 1600; fino al 1862 tale servizio è definito in Italia come assicurazione ma in Toscana si indica per consegna. Il nome di raccomandazione viene introdotto insieme alla riforma postale del 1863.
In uso praticamente da sempre la posta raccomandata oggi si è evoluta, poiché è diventata un tipo di spedizione tracciabile, cioè la si può identificare online, scoprendo dove si trova in tempo reale, attraverso il codice alfanumerico riportato sul pacco.
Il servizio postale raccomandato offerto dalle Poste Italiane, richiede per essere portato a destinazione dai tre ai cinque giorni lavorativi.
La posta raccomandata si spedisce dagli uffici postali e quando arriva a destinazione deve essere consegnata al destinatario o al preposto alla ricezione. Nel caso di assenza del destinatario l'incaricato alla consegna deve lasciare presso l'indirizzo del destinatario un avviso di giacenza nel quale indica orario, sede e modalità di ritiro.
Un piccolo plico di fogli può inoltre essere spedito, sempre tramite il servizio postale, senza busta: si tratta della Raccomandata in Foglio. La modalità è semplice: una volta piegato il plico lasciando un foglio bianco all'esterno, si scrivono gli indirizzi di mittente e destinatario come si farebbe con la busta; ci si reca presso un qualsiasi ufficio postale per la pesatura e l'applicazione del tagliando di raccomandata direttamente sul plico. In questo modo, il mittente è sicuro che non possano verificarsi contestazioni sul contenuto della spedizione, dato che il contenuto è, per così dire, "esposto".
Con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 10021/2005 e 4482/2015 l'onere della prova del contenuto della spedizione è stato invertito in capo al mittente, che non potrà più dimostrare la certezza del contenuto con la raccomandata senza busta, se non per intervento di un Pubblico Ufficiale che attesta il contenuto in fase di accettazione allo sportello postale. In senso opposto, varie sentenze pongono l'onere della prova del contenuto a carico del ricevente (Sentenza n° 10388 del 13 Maggio 2014).
La raccomandata semplice e A/R (con avviso di ricevimento), oltre ai destinatari, possono essere inviate per conoscenza ad altri indirizzi. La Raccomandata a Mano, invece, prevede la consegna diretta da parte del mittente, o da persona di sua fiducia, al destinatario. In questo caso, la modalità prevede la stesura del documento, firmato in originale, che verrà consegnato al destinatario. Una copia fotostatica di tale documento viene utilizzata come ricevuta e fatta firmare in calce dal destinatario, indicando, inoltre, la data di ricevimento. Anche in questo modo, il mittente è tutelato sul contenuto della spedizione, ma non avrà valore legale nei confronti di terzi.
Oltre alla normale Posta raccomandata esisteva fino agli '80-'90 la raccomandata espressa, busta in viaggio identificata con l'apposito talloncino di priorità sulle altre buste raccomandate, ed era in uso anche la raccomandata con assegno, contenente assegno postale, identificata con un talloncino arancione bilingue (italiano-francese).
Esiste anche l'equivalente digitale della posta raccomandata: la posta elettronica certificata (PEC) che la normativa italiana accetta come pienamente equivalente alla raccomandata postale.
Da alcuni anni, come tutti gli altri servizi postali, la posta raccomandata è un servizio offerto anche dagli operatori postali privati che hanno conseguito un'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Le garanzie di legge sono le stesse di quelle offerte da Poste italiane.
La raccomandata A/R è utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali, quali notifica di contratti fra privati, provvedimenti della pubblica amministrazione, recapito di atti giudiziari (avvisi di garanzia, mandati di comparizione, ecc.) e fra le parti legali, qualsiasi comunicazione prevista per legge. Infatti, l'onere della prova dell'invio e ricezione grava su chi ha l'obbligo di legge (il mittente), e ricevuta di invio e di ritorno firmata costituiscono prova con valore legale di questo adempimento. Ricevuta di invio e di ritorno sono tracciate dal sistema informatico del fornitore di servizi postali (es. Poste Italiane), per cui, in caso di smarrimento del cartaceo, è possibile chiedere una duplicato con valore legale equivalente.
La PEC offre maggiori garanzie legali della raccomandata A/R, perché, oltre a certificare la trasmissione:
con la funzione di marca temporale certifica la data;
con la funzione di firma digitale certifica anche il contenuto della comunicazione, comprensivo di allegati e header del messaggio con destinatari, oggetto, indirizzi in cc e ccn.
Per ovviare a tale problema, è di prassi negli atti giudiziari fare una copia della raccomandata con la preview di un estratto della comunicazione.
Rispetto alla trasmissione, oltre a certificare l'invio e la ricezione da parte del server del nodo destinatario della comunicazione, esiste la possibilità di certificare anche la notifica di lettura del messaggio.
Alcuni provider allegano a tale notifica copia del messaggio originale con relativi allegati, in modo da rendere la certificazione immediatamente fruibile dal mittente.
Spesso si ritiene che non ritirare le raccomandate possa essere un modo per sfuggire a comunicazioni o richieste poco gradite.
Trascorso un mese senza che il destinatario provveda al ritiro del plico presso la posta si forma la così detta compiuta giacenza; ovvero la lettera a quel punto si ritiene avere lo stesso valore legale di una letta, e viene rispedita al mittente.
Tutte le conseguenze giuridiche che si volevano conseguire con la spedizione della raccomandata, quindi, potranno dirsi avverate.
Questo, a condizione che la lettera sia stata spedita all’esatto indirizzo di residenza del destinatario e che questo non possa in alcun modo dimostrare che egli non ha avuto conoscenza dell’esistenza di tale raccomandata per fatti a lui non imputabili (per esempio il postino non ha lasciato l’avviso di deposito).
Esistono circostanze in cui tali lettere non hanno alcun effetto giuridico sulla sfera altrui.
Non ritirare o rifiutare una raccomandata o un atto giudiziale dal postino può essere una pessima scelta.
È diritto di ogni cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta.
Il procedimento della giacenza è diverso se, invece di una normale raccomandata, il postino ha tentato di notificare un atto giudiziale, una multa o una cartella esattoriale.
In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale.
Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
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